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La richiesta di rilascio della CQC deve essere presentata all'ufficio della Motorizzazione Civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 aprile 2007);
b) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, L, M, dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 luglio 2007);
c) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 ottobre 2007);
d) dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 5 gennaio 2008).
Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del DL 371 (5 aprile 2007), la CQC non potrà più essere richesta per titoli, ma si dovrà frequentare il corso di formazine iniziale e sostenere l'esame finale.
La validità della CQC ottenuta per documentazione decorre dal:
a) 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.
Questo documento sarà obbligatorio per tutti gli autisti di veicoli che hanno una patente superiore (ossia C, D ed estensioni E) avrà una dotazione di punti (20) che si aggiunge a quelli della normale patente di guida. Nel caso d'infrazioni commesse alla guida del camion, i punti saranno detratti dalla carta di qualificazione e non dalla patente. Quando la dotazione terminerà, bisogna superare un esame di revisione, altrimenti la carta non è più ritenuta valida e, quindi, non si potranno condurre veicoli pesanti.
La carta di qualificazione è obbligatoria per tutti coloro che guidano per professione i veicoli che richiedono le patenti C, CE, D e DE. Da quando la norma entrerà in vigore, chi condurrà uno di questi automezzi senza il certificato, pur avendo la patente valida, subirà una sanzione da 143 a 573 euro. Il documento sarà rilasciato ai conducenti residenti in Italia e a quelli extracomunitari che lavorano per un'azienda italiana. Gli stranieri comunitari non residenti in Italia riceveranno la carta di qualificazione nel loro Paese d'origine ed essa varrà anche sul territorio italiano.
La legge consente alcune deroghe, per specifiche attività legate alla guida del camion. Dall'obbligo della carta di qualificazione sono esentati gli autisti che:
- guidano veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- guidano veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- guidano veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- guidano veicoli utilizzati in servizio d'emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- guidano veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- guidano veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- guidano veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per ottenere la carta di qualificazione ci sono due modi. Il primo prevede una semplice domanda, le cui modalità sono ancora da stabilire, il secondo prevede una formazione obbligatoria di 280 ore, con esame finale. La domanda - senza l'obbligo del corso di formazione - è riservata agli autisti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
autisti residenti in Italia, già titolari, alla data del 24 gennaio 2006, del certificato d'abilitazione professionale di tipo KD;
autisti residenti in Italia, già titolari, alla data del 24 gennaio 2006, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari alla data del 24 gennaio 2006 di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E.
In pratica, tutti coloro che al 24 gennaio 2006 non avevano conseguito almeno una patente superiore, dovranno seguire un corso di formazione. La carta di qualificazione del conducente sostituirà il certificato d'abilitazione professionale di tipo KC e KD. Chi avrà già ottenuto la carta di qualificazione per il trasporto di merci, potrà ottenere anche quella per trasporto di passeggeri dopo aver dimostrato di conoscere le materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione, quindi non dovrà ripercorrere completamente il percorso formativo. Lo stesso accade nel caso inverso.
La carta del conducente è rilasciata in seguito al superamento dell’esame e deve essere rinnovata ogni 5 anni mediante la frequenza di un apposito corso della durata di 35 ore (con periodi di insegnamento di almeno 7 ore). E’ questa la formazione periodica, alla quale sono tenuti ogni 5 anni tutti gli autisti professionali (quindi, anche quelli che, inizialmente, sono stati esentati dalla formazione iniziale), e che termina con il rilascio di una nuova Carta di qualificazione. |